LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10991/2017 proposto da:
D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA GIULIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LIONELLO COLUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 152/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 15/11/2016, Cron. n. 71/2316, R.G.n. 276/2015 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
RILEVATO
che:
1. Con decreto pubblicato il 15 novembre 2016 la corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’opposizione di D.R.G. nei confronti del ministero della giustizia avverso decreto con cui era stata dichiarata inammissibile domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia decisa in appello dalla corte d’appello dell’Aquila oggetto di sentenza di cassazione con rinvio alla corte d’appello di Roma.
2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era considerata pendente la lite presupposta, per essere in corso il giudizio di rinvio.
3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Ha resistito il ministero con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, sostenendosi che il giudizio di rinvio a seguito di sentenza di cassazione non debba essere considerato ai fini dell’applicazione del termine di cui all’art. 4 cit. per l’instaurazione del procedimento di equa riparazione.
2. Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 la corte costituzionale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
3. L’efficacia retroattiva delle sentenze della corte costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma consegue alla ricognizione di un vizio originario e intrinseco della norma stessa. Il coordinamento di tale efficacia con i principi generali in materia di procedimento per cassazione – con specifico riferimento a quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – comporta che rientra nei poteri di questa corte rilevare ex officio la pronunzia di incostituzionalità sopravvenuta, ove questa attenga – come nel caso di specie – a un profilo della disposizione applicata investito indirettamente dal ricorso, e quindi concerna una questione sottoposta all’esame del giudice di legittimità. L’esame del ricorso per cassazione presuppone infatti la previa soluzione del problema relativo al se il ricorso per equa riparazione possa ritenersi tempestivo seppur proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza terminativa del giudizio presupposto.
4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio come in dispositivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018