Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28902 del 12/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3088/2017 proposto da:

R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il 03/10/2016, Cron. n. 1055/2016, R.G.n. 103/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 3 ottobre 2016 la corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’opposizione di R.L. nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze avverso decreto con cui era stata dichiarata inammissibile domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia avviata innanzi al t.a.r. delle Marche.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era ancora pendente il procedimento presupposto.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati da memoria. Ha resistito il ministero con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con i due motivi di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione di norme della L. n. 89 del 2001, in relazione a disposizioni della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè si sollecita la formulazione di questioni di costituzionalità in ordine alle norme che prevedono che il ricorso per equa riparazione possa proporsi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza terminativa del giudizio presupposto e previa produzione della stessa.

2. Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 la corte costituzionale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

3. I motivi, che si possono esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dunque accolti alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità e il decreto impugnato va cassato con rinvio come in dispositivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie i motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione a essi e rinvia alla corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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