LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19605/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 10A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MALARA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1239/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/02/2014 595/2009.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 1239/2012 la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, rigettava il gravame di Poste Italiane s.p.a. ed accoglieva la domanda di I.C., dipendente della suddetta società, di riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nell’area quadri, 2^ livello CCNL 1994, in virtù delle mansioni di fatto da lui espletate sin dal febbraio 1995 quale sottocapo al reparto AP (Arrivi e Partenze e, dal 2000, al reparto Transiti) con autonomia di iniziativa nell’ambito di direttive generali;
2. per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi e il lavoratore resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
3. la società Poste Italiane ha depositato, con memoria precedente l’udienza di discussione, copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 25.5.2018.
4. Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, ove il lavoratore ha rinunciato al diritto derivante dalla controversia decisa dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 1239/2012 e la società ha rinunciato, a sua volta, alla proposizione dell’impugnazione presso la Corte di Cassazione, con corresponsione, a tale titolo, di una somma.
Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8.7.2010 n. 16150, Cass. 30.1.2014 n. 2063).
Infine, deve procedersi alla compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018