Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28971 del 12/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8332-2017 proposto da:

D.I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FABIO PANTALONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5437/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

D.I.A. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, indicata in epigrafe, emessa su impugnazione di avviso di accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, per Irpef anno 2007. La C.T.R., confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello del contribuente relativamente alle doglianze riferite all’accertamento sintetico, non ricorrente nella fattispecie, e alle altre deduzioni sulle modalità di accertamento relative a movimentazioni bancarie.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, n. 7, art. 32 comma 2, nonchè dell’art. 38 del medesimo D.P.R., per avere la CTR affermato che l’accertamento è stato eseguito in base all’art. 32 cit. – che consente al Fisco di ottenere informazioni finanziarie sui contribuenti al fine di individuarne la capacità contributiva – norma che non consente di compiere l’accertamento, quale invece è del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4: da qui l’illegittimità dell’accertamento carente di fondamento normativo.

2. Il motivo – a parte i profili di inammissibilità, non indicando il parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c. cui la doglianza è riferibile, e non allegando l’avviso di accertamento, in violazione del principio di autosufficienza è infondato.

2.1.Premesso che, come statuito da questa Corte (Cass. n. 7281 del 23 marzo 2018), le presunzioni legali (relative) in tema di indagini finanziarie, desumibili del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2, comma 1, non sono riferibili ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estendono alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia all’art. 32, comma 1, stesso n. 2;

2.2. premesso ancora che trattasi di accertamento basato su indagini bancarie, come emerge dalla sentenza di primo grado, riportata nel controricorso dell’Agenzia, che lo ha così qualificato, escludendo le eccezioni del contribuente sulla illegittimità sul punto dell’accertamento.

2.2. Tanto premesso è utile ribadire che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015, 21303/2013).

2.3.La legittimità dell’utilizzo dei dati, desunti dalla verifica operata dall’ufficio sui conti correnti bancari del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non è peraltro condizionata, come dedotto dal ricorrente, dalla previa instaurazione del contraddittorio con il medesimo. Tale attività preventiva costituisce, per vero, una mera facoltà per l’amministrazione, e non certo un obbligo, come è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14675/06, 4601/06, 25142/09), sicchè dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti. (Cass. nn. 25770/2015, 446/2013, n. 10249 del 26/04/2017).

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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