Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28980 del 12/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17126-2017 R.G. proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO MARCHESE;

– ricorrente –

contro

G. CARRAI & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati UGO BRALIA, PAOLO CAVALLINI;

– resistente –

contro

BAXTER ITALIA SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VISONA’ S., che chiede il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che il Tribunale di BERGAMO in funzione dì giudice del Lavoro, con ordinanza in data 8 giugno 2017, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale ordinario di FIRENZE nel giudizio proposto da F.M., quale titolare della ditta omonima, avverso le società G. CARRAI & C srl e BAXTER ITALIA spa per il pagamento di corrispettivi dovuti in forza del “contratto di trasporto merci su strada tra committente vettore e sub vettore”, stipulato con la società G. CARRAI & C srl;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che il ricorrente aveva adito il giudice del lavoro sul presupposto della esistenza di un rapporto di para-subordinazione riconducibile all’art. 409 c.p.c..

Tale qualificazione nella fattispecie di causa andava tuttavia esclusa, in quanto il F., per quanto attestato documentalmente, disponeva di tre mezzi di trasporto e, dunque, aveva una discreta organizzazione di impresa; nel ricorso introduttivo, inoltre, aveva riferito di avvalersi della collaborazione di una cooperativa di trasportatori, che metteva a sua disposizione due trasportatori al mese. Tali circostanze dimostravano che si era in presenza di una attività imprenditoriale, esulante da quella prevalentemente personale di cui all’art. 409 c.p.c..

Non vi erano, infine, elementi documentali per ritenere che i trasporti fossero programmati ed organizzati dalla committente; i documenti invocati a fondamento di tale assunto erano mere distinte di distribuzione.

Vi era, dunque, la competenza del Tribunale di Firenze, foro concordato nel contratto sottoscritto.

che avverso la ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.M.; ha depositato memoria difensiva la società G. CARRAI & C srl; la società BAXTER ITALIA spa non ha svolto attività difensiva;

che il PM ha chiesto rigettarsi il ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria;

che la fissazione dell’udienza è stata ritualmente comunicata alle parti costituite.

CONSIDERATO

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto;

che a fronte della eccezione di incompetenza sollevata dalla società

G. CARRAI & C srl il Tribunale correttamente ha proceduto alla preliminare qualificazione del rapporto, onde verificare se ricorresse l’incompetenza per territorio ai sensi 28 c.p.c., in combinazione con l’art. 19 c.p.c., come eccepita (cfr. CASS sez. 6 9 gennaio 2018 nr. 298);

che a tal fine il giudice ha escluso la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente carattere prevalentemente personale – ex art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3 – in ragione dell’utilizzo da parte del F. di tre mezzi di trasporto e dell’ausilio di due collaboratori messi a sua disposizione ogni mese da una cooperativa di trasportatori; di due collaboratori messi a sua disposizione ogni mese da una cooperativa di trasportatori; che tali dati non sono contestati dal ricorrente, il quale, piuttosto, assume di avere lavorato in esclusiva per la società G. CARRAI & C srl e che tutti i viaggi da eseguire risultavano dagli ordini inviati dalla predetta società (documenti dal numero 7 al numero 10);

che, tuttavia, il Tribunale ha accertato ai fini della competenza che dai documenti richiamati dal ricorrente non risulta la programmazione ed organizzazione dei trasporti da parte della società committente (pagina 3 della ordinanza, terzo capoverso) ed ha correttamente valorizzato l’utilizzo da parte del F. di tre automezzi e l’apporto di due collaboratori, elementi, questi, che escludono il carattere prevalentemente personale della prestazione;

che, infatti, il F. con il mezzo personalmente condotto eseguiva soltanto una quota minore dei trasporti, eseguiti per la parte prevalente dai suoi due collaboratori;

che, pertanto, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Firenze, foro stabilito per accordo delle parti, che provvederà anche alla disciplina delle spese del presente procedimento;

che pur se il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, non deve farsi luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato(ex plurimis: Cassazione civile, sez. 6, 12/04/2017, n. 9538).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.

Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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