Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29014 del 13/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18804-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

R.V.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 132/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

A.S. ricorre per cassazione, con due motivi, nei riguardi del decreto del tribunale di Milano che ha respinto il suo reclamo contro il decreto di archiviazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento conseguente alla nomina dell’organismo di composizione;

l’intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la memoria di parte ricorrente è irrituale poichè trasmessa per posta, oltre tutto tardivamente; sicchè non va esaminata; il ricorso è inammissibile, poichè questa Corte ha già chiarito che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista della L. n. 3 del 2012, ex art. 15, comma 9, di archiviazione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non è un provvedimento avente carattere decisorio, sicchè non è ricorribile per cassazione (per tutte, di recente, Cass. n. 4497-18).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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