Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29032 del 13/11/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27545/2016 proposto da:

BT ITALIA SPA (già ALBACOM SPA), in persona dell’avvocato ILARIA BONO, nella qualità di Direttore Affari Legali e Regolamentari della BT Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTIGIANA STAMPAGGIO DI C. V & C SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

nonchè da:

ARTIGIANA STAMPAGGIO DI C. V & C SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCA VALENTINOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIA IMPERIO giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

BT ITALIA SPA (già ALBACOM SPA), in persona dell’avvocato ILARIA BONO, nella qualità di Direttore Affari Legali e Regolamentari della BT Italia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3435/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

la BT Italia (già Albacom s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3435/2016 emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 12.9.2016 (depositata il 15.9.2016);

l’intimata Società Artigiana Stampaggio s.n.c. di C. V. e C. in liquidazione ha resistito a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale (cui la ricorrente ha resistito con proprio controricorso);

in data 9.8.2018, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della B.T. Italia e dal suo difensore, che risulta notificato al difensore della controricorrente; la controricorrente/ricorrente incidentale ha – a sua volta – notificato dichiarazione di accettazione e di rinuncia al proprio ricorso.

CONSIDERATO

che:

la rituale rinuncia ai rispettivi ricorsi, notificata al difensore della controparte, comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c.;

stanti la dichiarazione di avvenuta definizione transattiva compiuta dalla ricorrente e l’accettazione manifestata dalla controricorrente, sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese di lite;

non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472