LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23516-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 254/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza del 28 giugno 2010 della CTR di Palermo, sez. distaccata di Catania, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della CTP che, in accoglimento del ricorso proposto da P.A., aveva annullato la cartella notificatagli per il pagamento di Irpef, Ilor e ritenute alla fonte relative agli anni di imposta 1991, 1992 e 2001.
L’intimato non svolge attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
La notifica del ricorso è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ma non risulta prodotto in atti l’avviso ai ricevimento della raccomandata inviata a P.A..
Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (da ultimo Cass., Sez. 6-5 n. 25552/2017);
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018