Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29238 del 13/11/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel.Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27788-2017 proposto da:

Z.A., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10127/2017 R.G. del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che Z.A. ha depositato ricorso per cassazione avverso il decreto, depositato il 4 agosto 2017 dal Giudice di Pace di Roma, di rigetto della opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 4.2.2017;

considerato che il ricorso non risulta notificato ad alcuno;

ritenuto che il ricorso in esame deve essere proposto nelle forme previste dal codice di procedura civile, delle quali è per l’appunto parte essenziale la notifica ai controinteressati ed il successivo deposito, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. – unitamente ai documenti ivi indicati – nella cancelleria della Corte;

che quindi, in difetto di adozione di tali forme, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di costituzione in giudizio del controinteressato, e dando atto che il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, con la conseguente insussistenza dell’obbligo di corrispondere l’ulteriore contributo previsto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472