LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 15697-2018 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MAZZEI;
– ricorrente –
contro
I.A., N.T.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 23438/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che l’avv. Simona Mazzei ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 23438/17 di questa Corte, depositata in data 6 ottobre 2017, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da I.A., già legale rappresentante della ***** s.r.l. dichiarata fallita, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore sia del Fallimento difeso dall’avv. Mazzei sia del creditore istante N.T., spese liquidate in dispositivo per ciascuna parte controricorrente in Euro 8.100,00 (di cui 100 per esborsi) oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge;
che gli intimati, I.A. e N.T., non hanno svolto difese avverso l’istanza di correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza sopra indicata, là dove questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Fallimento anzichè in favore dell’Erario, come espressamente richiesto nel controricorso in relazione alla ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione del T.U. n. 115 del 2002, ex art. 144, resa dal giudice delegato alla procedura;
ritenuto che il ricorso è fondato;
ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Id. n. 16415/18), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
che la ricorrenza nella specie della prima delle ipotesi richiamate appare evidente dall’esame del controricorso depositato dal Fallimento ***** srl nel processo per cassazione definito con l’ordinanza n. 23438/17, nella cui illustrazione figura compresa la chiara dichiarazione della ammissione del Fallimento stesso al beneficio del patrocinio a carico dello Stato;
che infatti da tale ammissione al patrocinio deriva, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, l’obbligo di disporre, nel provvedimento che pone a carico del soccombente la rifusione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, che sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese liquidate;
ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt.391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza come da dispositivo; che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 23438/17 di questa Corte come segue: a) là dove si legge “condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascun controricorrente in…” si legga invece: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente N.T., liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi) oltre al 15% a forfait sui compensi ed agli accessori di legge”; b) si aggiunga la seguente frase: “condanna inoltre il ricorrente al pagamento in favore dello Stato, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, delle spese del controricorrente Fallimento ***** s.r.l., liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi) oltre al 15% a forfait sui compensi ed agli accessori di legge”; fermo il resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018