Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29312 del 14/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30048/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVCOATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO MARIA GHERNER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2011 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte, depositata il 20 luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 79/25/2011, depositata il 20.07.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

ha riferito che il 15.11.2008 notificava ad A.P. l’avviso di accertamento n. *****, con il quale gli contestava un reddito non dichiarato pari ad Euro 109.635,00 relativo all’anno 2003 per omessa dichiarazione dei redditi. In particolare l’Amministrazione sosteneva che l’ A., nonostante fosse iscritto all’AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia sulla base di numerosi riscontri riportati nell’atto impositivo.

Seguiva il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nella sentenza n. 37/16/2010, con la quale il ricorso era rigettato. Il contribuente appellava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con la pronuncia ora impugnata riformava la statuizione di primo grado, accogliendo la domanda.

L’Agenzia con tre motivi censura la sentenza:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale ha ritenuto sufficiente l’iscrizione del contribuente all’AIRE e ha ritenuto l’Amministrazione onerata della prova di presupposti non richiesti dalla normativa per dimostrare la sua residenza fiscale in Italia;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,perchè erroneamente il giudice ha ritenuto offerta dal contribuente la prova della sua residenza all’estero e di contro non allegata dalla Amministrazione la prova della esistenza in Italia di tutti gli interessi e proventi dell’ A.;

con il terzo motivo per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le affermazioni errate e contraddittorie della decisione.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

Si è costituito il contribuente, che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

CONSIDERATO

Che:

I tre motivi del ricorso, che possono essere trattati unitariamente perchè afferenti alla medesima questione, l’errata lettura e applicazione delle norme su cui l’Amministrazione aveva fondato il convincimento sulla identificazione in Italia della residenza fiscale dell’ A., nonchè il vizio motivazionale della pronuncia, sono infondati e vanno rigettati.

Con i primi due motivi ci si duole dell’errore di diritto del giudice regionale che non avrebbe correttamente applicato il TUIR, art. 2, sia per aver ritenuto sufficiente l’iscrizione del contribuente all’AIRE, sia per aver ritenuto non provato dalla Amministrazione l’effettiva residenza fiscale dell’ A. in Italia, sia per aver ritenuto raggiunta la prova da parte del contribuente della sua residenza all’estero; con il terzo motivo ci si duole della contraddittorietà e insufficienza del motivazione.

Nella sentenza impugnata il giudice d’appello ha affermato che “…il contribuente ha dato prova chiarissima di risultare iscritto all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero, mentre l’Ufficio non ha provato affatto che il contribuente avesse in Italia tutti gli interessi economici e finanziari e che tutti i proventi, ovunque conseguiti, fossero stati accreditati presso banche italiane e che, per tale ragione, la residenza effettiva fosse in Italia a quell’indirizzo dove il contribuente dimorava quando soggiornava nel nostro Paese e che aveva fornito, quale recapito, al notaio al momento della stipula per l’acquisto di un appartamento a *****. L’Ufficio, questi proventi ovunque realizzati ed accreditati in banche italiane, non li ha quantificati, mentre il contribuente ha dato ampia dimostrazione che l’investimento immobiliare fatto in Italia è stato dovuto al fatto che lo stesso aveva intenzione di sistemarsi definitivamente in questo Paese con il suo nucleo familiare, poichè nel 2002 vi è stata la nascita di una figlia avuta da una signora italiana, che poi ha sposato nel 2007. Comunque dall’analisi attenta dei documenti presentati risulta chiaramente che lo stesso, in quell’anno d’imposta considerato ha trascorso complessivamente fuori dal territorio brasiliano 134 giorni e pertanto il soggiorno in Italia, considerando le permanenze anche in altri Stati, si è concretizzato in complessivi tre mesi e mezzo.”.

La lettura della motivazione rivela innanzitutto che si tratta di un accertamento in fatto, basato su considerazioni e dati obiettivi. A differenza di quanto dedotto dalla Amministrazione il giudice d’appello ha valorizzato non solo la iscrizione all’AIRE, peraltro incontestata, ma anche la mancata quantificazione dei proventi realizzati e accreditati presso banche italiane, e soprattutto il tempo complessivo, calcolato con precisione, trascorso fuori dei confini dello Stato brasiliano (appena tre mesi e mezzo, trascorrendo dunque i restanti otto mesi e mezzo in Brasile). Ha apprezzato l’acquisto di un appartamento a ***** come un investimento proiettato ad una futura sistemazione in Italia, ma per nulla attuata con riguardo all’anno d’imposta oggetto di accertamento. Ha ritenuto che gli elementi messi a disposizione dalle parti nel contenzioso consentissero di qualificare l’indirizzo torinese non già come quello della residenza effettiva in Italia, ma come il recapito dato al notaio, investito della stipula dell’atto di acquisto in *****. Ha in sintesi ritenuto che vi fossero riscontri sufficienti per escludere nel 2003 una residenza fiscale in Italia, ma al più un programma in divenire, dettato dalla nascita di una figlia in Italia da madre italiana, per un futuro trasferimento dal Brasile, nel quale però nel 2003 ha incontestatamente continuato a condurre l’azienda familiare, traendone i proventi per il proprio sostentamento.

A fronte di precisi e circoscritti elementi da cui dedurre il convincimento che la residenza dell’ A. fosse in Brasile, le asserzioni in ordine alla mancata prova da parte della Amministrazione che tutti gli interessi economici e tutti i proventi fossero in Italia acquista più il significato di affermazioni di colore, tese a sottolineare la pochezza degli elementi induttivi raccolti dall’ente accertatore, che il senso, come preteso dalla ricorrente, di un ragionamento giuridico errato alla luce dell’art. 2 del TUIR. Tutto il ragionamento seguito nella motivazione è un ragionamento in fatto quale valutazione di fatti, non il risultato di disquisizioni giuridiche sull’esatta portata delle norme invocate dalla Agenzia.

Ne discende innanzitutto l’inammissibilità dei primi due motivi, perchè le censure sono ricondotte nell’alveo dell’errore di diritto, mentre le argomentazioni utilizzate dalla Commissione regionale sono in fatto. Nè questa Corte ha il potere di riesaminare la motivazione in fatto, perchè ciò è inibito in sede di legittimità.

Quanto al terzo motivo, in cui si lamenta il vizio motivazionale, in materia di vizio di motivazione la Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007).

Nel caso di specie la motivazione è esente da salti logici o da errori materiali, è corretta nella sequenzialità dei passaggi argomentativi. In conclusione anche questo motivo va rigettato.

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato; le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza a favore dell’ A., nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese di giudizio in favore del contribuente, che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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