Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29426 del 15/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14178-2014 proposto da:

SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO e LUCA ROPOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BENEDETTO PELLERITO, GIUSEPPE PELLERITO e SILVIO CHIODO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/11/2013, R.G.N. 1177/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che con sentenza 29 novembre 2013, la Corte d’appello di Torino condannava Sistemi Sospensioni s.p.a. al pagamento, in favore del dipendente M.C. a titolo di differenze tra la normale retribuzione di fatto e l’importo percepito in CIGS (per illegittimità dei periodi non consecutivi dal 29 novembre 2010 al 28 novembre 2011 di collocamento), della somma di Euro 7.940,00 oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda del lavoratore; che avverso tale sentenza la società proponeva ricorso con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

che il P.G. comunicava le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; che la società notificava a mezzo PEC il 4 luglio 2018 rinuncia al ricorso a spese compensate tra le parti, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, al lavoratore controricorrente;

che il difensore di quest’ultimo, parimenti munito di debita procura speciale, ne notificava l’accettazione a mezzo PEC il 16 luglio 2018;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018

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