LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2336/2015 proposto da:
C.D., e L.C.N., elettivamente domiciliati in Roma, Via Frascati n. 10, presso lo studio dell’avvocato Marella Michele, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso lo studio dell’avvocato Belsito Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Cofi S.r.l., Coop. Edilizia Ascom Casa, Coop. Edilizia Eden, Coop.
Edilizia E.B. S.r.l., Coop. Edilizia Exedra, Coop.
Edilizia Fratellanza, Coop. Edilizia Harmony, Coop. Edilizia Il Sole, Coop. Edilizia La Quercia, Coop. Edilizia Levante S.r.l., Coop. Edilizia L.L. S.r.l., Coop. Edilizia Magnolia, Coop.
Edilizia Naxos ar.l., Coop. Edilizia Prima Casa, Coop. Edilizia Sirio 1, Coop. Edilizia Soleidea, Coop. Edilizia Target S.r.l., Coop. S. Silvestro S.r.l., Eredi D.L. S.a.s. di D.L.N.L. & Co., Impresa Edile Art Edil S.r.l., L.P.
& C. S.n.c., Sasso S.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1842/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/09/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. C.D. e L.C.N. ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’opposizione da loro proposta avverso la stima dell’indennità di esproprio notificatagli dal Comune di Bisceglie poichè, essendo intervenuta la comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione di stima con raccomandata pervenuta agli interessati il 2.4.2009, la relativa citazione era stata notificata al Comune il 3.7.2009 e quindi oltre il termine indicato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54.
Il mezzo così azionato si vale di un solo motivo di ricorso, illustrato pure con memoria, cui replica l’intimato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso – alla cui disamina non toglie luce l’inammissibilità eccepita dal controricorrente atteso che, al fine di soddisfare il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, i motivi di ricorso possono essere indicati senza che si renda “la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi” (Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931) – i ricorrenti lamentano la contrarietà dell’impugnata decisione al dettato del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, nel testo applicabile ratione temporis, (“1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27 comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. 2. L’opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”), risultando essa perciò “manifestamente erronea ed ingiusta” nella parte in cui fa coincidere il dies a quo dei trenta giorni per l’opposizione alla stima con il giorno 2 aprile 2009, data di ricevimento della raccomandata con cui il Comune comunicava semplicemente ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 1, l’avvenuto deposito della relazione quando poi l’inderogabile formale notifica di essa avveniva solo il 4.6.2009.
2.2. Il motivo è fondato onde l’impugnata decisione va conseguentemente cassata.
E’ invero fermo convincimento di questa Corte – a cui si allineano, pur tenendo conto della diversità delle specie esaminate, anche i precedenti più recenti (Cass., Sez. 1, 27/10/2016, n. 21731; Cass., Sez. 6-1, 3/11/2017, n. 26248) – che “in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2 del D.P.R. medesimo” (Cass., Sez. 6-1, 28/02/2011, n. 4880).
Poichè nella specie la notificazione della stima è intervenuta il 4.6.2009 l’opposizione ad essa degli istanti, proposta con citazione fatta notificare al Comune il 1.7.2009, deve giudicarsi tempestiva essendo stata proposta entro il termine di trenta giorni decretato dalla norma in indirizzo.
3. Cassata perciò la sentenza qui impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario prosieguo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018