Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29504 del 16/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19169/2017 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARA PATRIZIA, ARDIZIO IGNAZIO;

– ricorrente –

contro

RI.IM.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2077/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo di R.L. avverso il decreto impugnato, che aveva disposto l’affido esclusivo delle figlie, nate fuori dal matrimonio, alla madre RI.Im. e posto a carico del padre un contributo di mantenimento;

il R., ricorrendo per cassazione con un motivo denunciante violazione degli artt. 139 e 143 c.p.c., ha riproposto l’eccezione di nullità del decreto del tribunale in conseguenza dell’asserita nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel quale il R. non si era costituito, in quanto effettuata, a norma dell’art. 143 c.p.c., presso la sua residenza anagrafica in *****, anzichè a ***** dove abitava già dal 2015.

CONSIDERATO

Che:

il ricorrente non censura la ratio decidendi del decreto impugnato, con il quale la Corte d’appello ha osservato che il suo trasferimento nel Comune di G. d’A. è avvenuto (in data 12 luglio 2016) solo successivamente alla notifica del ricorso (in data 25 marzo 2016), come emergeva da certificazione anagrafica, le cui risultanze danno luogo a una presunzione dì corrispondenza alla residenza effettiva, non superata in concreto dall’appellante, costituendo mera illazione che la RI. ne fosse a conoscenza;

egli si limita a contrapporre una diversa valutazione dei fatti, facendo generico riferimento a un contratto di locazione riferito all’abitazione in *****, che non scalfisce la predetta conclusione, senza nemmeno osservare il precetto dell’indicazione prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n.7161/2010);

il ricorso è inammissibile;

non si deve provvedere sulle spese, non avendo la RI. svolto attività difensiva;

non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il processo esente, riguardando minori.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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