LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25165-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
A.P.;
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 63/34/10 depositata il 29/09/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 6/6/2018 dal Consigliere Roberto Succio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente, riformando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto non applicabile alla disciplina delle imposte indirette, qui all’IVA, l’istituto della “interposizione di persona”;
– con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver il secondo giudice omesso di pronunciarsi (violando l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in ordine al secondo dei rilievi contenuti nell’atto impugnato, rilievo specificamente peraltro contestato dal contribuente;
– con il terzo motivo di ricorso si propone analoga censura con riferimento all’autonomo profilo dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso è fondato;
– questa Corte ha ritenuto in altra occasione, con pronuncia il cui contenuto qui si intende ribadire, che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 07/10/2015 in tema d’IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poichè l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti;
– il secondo motivo è da esaminarsi congiuntamente con il terzo; entrambi sono fondati all’evidenza; effettivamente non si evince dalla sentenza impugnata che il secondo giudice si sia effettivamente confrontato con il secondo rilievo posto dal Fisco alla base dell’accertamento, e oggetto di contestazione puntuale da parte del contribuente, neppure risulta sul punto fornita alcuna motivazione; di qui la cassazione della sentenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018