LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al 20601/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Tecnoservice s.r.l., in persona del l.r.p.t.;
-intimata-
avverso la sentenza n. 26/31/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, emessa in data 17/2/2011, depositata in data 22/4/2011 e notificata il 23/5/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;
viste le conclusioni scritte del P.G., Pietro Molino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro la Tecnoservice s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 26/31/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, emessa in data 17/2/2011, depositata in data 22/4/2011 e notificata il 23/5/2011, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di definizione dell’accertamento parziale per Ires ed Irap per l’anno di imposta 2005, emesso a seguito dell’istanza di definizione con adesione, ha accolto l’appello della società contribuente, riformando al sentenza di primo grado;
con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte riteneva che l’avviso di accertamento, sebbene fosse stato emesso sulla scorta del PVC redatto dall’Ufficio, cui il contribuente aveva prestato adesione, conservasse una propria autonomia e fosse impugnabile, conseguentemente accogliendo nel merito il ricorso della contribuente;
2. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la società contribuente è rimasta intimata;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 28/6/2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
4. il P.G. Pietro Molino ha fatto pervenire conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, gli art. 2,comma 3, e art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, la C.T.R. del Piemonte avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di definizione dell’accertamento parziale per Ires ed Irap per l’anno di imposta 2005, emesso a seguito dell’istanza di definizione con adesione, fosse impugnabile, perchè distinto dal PVC al quale la contribuente ha prestato adesione, in aperto contrasto con il D.Lgs. n. 218 del 1971, art. 2, comma 3;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un punto decisivo della controversia, consistente nelle doglianze di parte ricorrente sull’omessa compensazione con le perdite di esercizi precedenti;
nel caso di specie, infatti, la società contribuente aveva dedotto la mancata compensazione da parte dell’Ufficio delle somme dovute in base all’accertamento con adesione con le perdite di esercizio per precedenti annualità;
1.2. pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimata e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte dell’Agenzia ricorrente;
1.3. invero, “la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017);
nel caso di specie, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, risulta aver notificato il ricorso mediante la spedizione, in data 22 luglio 2011, di copia conforme all’originale a mezzo Poste Italiane S.p.A. con raccomandata a.r.;
parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui il ricorso è inammissibile;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, poichè la società è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018