Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29599 del 16/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8599-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 18 dicembre 2012, n. 18, e asseritamente notificatale il 28 gennaio 2013, con la quale la commissione, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la cartella emessa da essa ricorrente nei confronti di V.D., per il recupero a tassazione delle ritenute d’acconto, da lui scomputate dal reddito professionale, in misura superiore a quella per la quale le ritenute erano state versate dai sostituti d’imposta;

2. il contribuente resiste con controricorso con il quale tra l’altro contesta la tempestività del ricorso;

3. il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte del fatto che la sentenza impugnata risulta (da documentazione in atti) essere stata inviata a mezzo raccomandata dal D. alla Agenzia il 22 gennaio 2013, l’Agenzia ha allegato di aver ricevuto la notifica della sentenza il 28 gennaio 2013 ma di tale allegazione ha omesso di dar prova (tramite l’unico mezzo a tal fine utile ossia la produzione della relata di notificazione, integrata dall’avviso di ricevimento della raccomandata) così rendendo impossibile verificare, e per conseguenza non potendosi che escludere, la tempestività del ricorso(notificato il 27 marzo 2013) rispetto al termine, previsto dall’art. 325 c.p.c., di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 326 c.p.c.);

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a D.V. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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