Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29666 del 16/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15893/2014 proposto da:

P.S., rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MANTOVANI, MONICA CARLIN;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso le studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CENTRO PAGHE SAS, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, METRO SRL, N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Centro Paghe s.a.s ed a N.L. presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado;

– ritenuto che la notifica è viziata da nullità, essendo le Paghe s.a.s. e N.L. rimaste contumaci in appello, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente (Cassazione civile, sez. un., 29/04/2008, n. 10817),

– ritenuto che va disposta la rinnovazione della notifica nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

– ritenuto che la causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Centro Paghe s.a.s e d N.L. nel termina di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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