LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21531-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 447/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, relativa alla notifica di un avviso d’accertamento per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva 2009 a seguito di accertamento analitico induttivo del reddito d’impresa, ex art. 39, comma 1, lett. d), dove si è fatta questione del contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello.
Infatti, l’ufficio deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’esistenza di una contraddizione tra la motivazione favorevole all’ufficio e il dispositivo che respinge l’appello dell’ufficio. In via preliminare e dirimente, l’Agenzia delle Entrate, in sede di memoria, avanza istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto fa presente che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione (come da documentazione allegata). A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, commi 1 e 3, per cessazione della materia del contendere, con spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 17817/16, 24083/18).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018