LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28135/2014 proposto da:
Ministero Economia Finanze, *****, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A., S.S. e V.V., quali eredi di S.V. (deceduto), elettivamente domiciliati in Roma, Via di Santa Costanza, 27, presso lo studio dell’avvocato Marini Elisabetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Sasso Gianluca e Verrillo Ugo, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente incidentale –
e contro
Ministero Economia Finanze, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3522/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/10/2018 dal Cons. dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
lette le conclusioni svolte dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale;
l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo; rigetto del terzo motivo e del ricorso incidentale.
FATTO E DIRITTO
La Corte: rilevato che:
– con sentenza non definitiva del 5.1.2012, la Corte d’Appello di Napoli, dichiarata la proprietà pubblica dell’area su cui S.V. aveva costruito abusivamente nel 1951 un fabbricato ed ordinatone il rilascio, condannava l’Amministrazione a corrispondere l’indennità ex art. 936 c.c., agli eredi S. e costoro a risarcirle il danno per l’occupazione abusiva del suolo; importi che venivano, poi, determinati con la successiva sentenza definitiva.
– per la cassazione di tali sentenze, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in via principale ed i S. in via incidentale, ed, in vista della trattazione della camera di consiglio, le parti hanno depositato istanze con cui hanno chiesto entrambe un differimento della trattazione della causa, essendo intervenuta una soluzione transattiva della lite.
considerato che va disposto in conformità.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018