LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21146-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ECOSUD SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 859/12/2017 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA RLGIONALE, della depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la pronunzia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della ECOSUD s.r.l. per l’anno 2008, ritenendo che l’eccezione concernente il difetto di delega fosse fondata, non risultando tale ultimo atto sottoscritto dal direttore provinciale, essendo per gli atti di delega di firma sussistente l’obbligo di forma scritta anche con riguardo alla sottoscrizione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Non si è costituita la società intimata.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile.
Manca, difatti, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso spedito ex L. n. 53 del 1994, art. 4, e L. n. 69 del 2009, art. 55,alla contribuente, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata dall’Agenzia ricorrente, neppure essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ove ne sussistessero le condizioni (cfr., tra le molte, Cass., S.U., n. 627/2008, Cass., sez. 5, n. 26108/2015).
Nulla sulle spese, non avendo la società contribuente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018