Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30331 del 23/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2394-2018 proposto da:

Z.L., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5254/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata proposto da Z.L., già parte in causa nel procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma n. r.g. 3999/2012, atto genericamente definito “ricorso per Cassazione ex art. 345 c.p.c. alla Sentenza 5254/2017” di quella stessa Corte.

Con il detto “ricorso” si chiede – testualmente – “l’annullamento delle Sentenze di Merito e d’Appello con le spese di lite a carico”.

La suddetta sentenza, pure gravata, n. 5254/2017 non risulta neppure acclusa al “ricorso”.

Il ricorso risulta sottoscritto dal ” Z.L.”, parte non assistita, senza svolgimento del processo ed allegazione di alcuna rituale censura.

CONSIDERATO

che:

1.- Il ricorso, tenuto presente le già esposte modalità di formulazione dello stesso, in epigrafe sintetizzate, è manifestamente inammissibile.

Tanto per violazione di multiple norme in materia di presentazione di ricorso per cassazione.

In assenza della sottoscrizione da parte di avvocato abilitato (Cass. n. 6346/1985) e dell’elusione dei basilari adempimenti previsti ex lege per la proposizione del ricorso per cassazione non può che dichiararsi la manifesta inammissibilità del ricorso in esame.

2.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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