Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30447 del 23/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1563/2017 proposto da:

G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANTI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIUNTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 2018 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1581/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 07/07/2016, RG.n. 6490/2011 VG;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

G.M.G., con ricorso depositato in data 14.11.2011, chiedeva il riconoscimento di un indennizzo a titolo di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, per asserita irragionevole durata di un processo svoltosi innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, rubricato al n. 4546/2001, avente ad oggetto “regolamento dei confini”; detto processo aveva inizio con atto notificato il 07.11.2001 e si concludeva col deposito della sentenza n. 76 in data 19.01.2011.

Il Ministero della Giustizia, organicamente patrocinato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato” si costituiva con memoria depositata il 16.06.2016. Nel merito, concludeva, chiedendo di procedere alla liquidazione dell’indennizzo da determinarsi in via equitativa.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. cronolog. 4549 del 2016 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento a favore di G.M.G. della somma di Euro 3.083,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Perugia, applicando i criteri indicati dalla Corte di Strasburgo, la durata ragionevole del processo doveva essere calcolata in anni tre in primo grado, tolto tutto il tempo non addebitabile all’inerzia o alle manchevolezze dell’apparato giudiziario. Il danno andava calcolato, tenendo conto degli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione, in una somma compresa tra 500 Euro e 1500 Euro.

La cassazione di questo Decreto è stata chiesta da G.M.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso G.M.G. lamenta la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 3 comma 1 cost. per avere la Corte di appello di Perugia operato una disparità di trattamento risarcitorio tra la signora G.M.G. ed il coniuge sig. P.G.B.M..

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe trattato in maniera differente una medesima situazione, dato che avrebbe determinato (sia pure con decreto autonomo) l’equo indennizzo per eccesiva durata di uno stesso processo, di cui una parte era l’attuale ricorrente e il di lei marito ( P.G.B.M.), adottando criteri diversi, nel caso del marito avrebbe adottato la misura di Euro 750 per ogni anno di ritardo e per l’attuale ricorrente la misura di Euro 500 per ogni anno di ritardo. La ricorrente conclude, chiedendo a questa Corte: Dica questa Corte se la quantificazione dell’indennizzo di equa riparazione si sensi della legge n. 89 del 2001 operata dalla Corte di Appello di Perugia in favore della sig.ra G.M.G. violi i principi di difesa e di eguaglianza di cui rispettivamente all’art. 24 e 3 Cost., avendo la stessa Corte già determinato in favore del sig. P.G.B.M. coniuge dell’odierna ricorrente una differente, maggiore, indennità per la non ragionevole durata del medesimo processo in epigrafe, nel quale entrambi avevano rivestito uguale posizione processuale.

1.1.- Il motivo è infondato.

E’ affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, già prima della modifica della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che il criterio di 500,00 Euro all’anno è una misura idonea a contemperare la serietà dell’indennizzo per l’eccesiva durata di un processo, con l’effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 5277/15, secondo cui tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per anno di ritardo possa essere di per sè, considerato irragionevole e, quindi, lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte Europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo).

Va da sè, poi, che essendo la misura di cui si dice compresa tra il minimo ed il massimo anzidetto, la scelta del moltiplicatore annuo da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve decidere, tenendo conto (come recita la norma) dei parametri di valutazione elencati nel medesimo art. 2 bis, comma 2, lett. da a) a d). E tali parametri costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quantum della liquidazione equitativa dell’indennizzo.

Con la specifica conseguenza che il ricorrente, nel giudizio di legittimità, può censurare la scelta del moltiplicatore nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (lamentando, cioè, una scorretta e/o ingiustificata applicazione della misura adottata, nel caso concreto), ma non può lamentarsi della somma che gli è stata liquidata, deducendo una mera disparità di trattamento con quanto sia stato liquidato ad altro soggetto in giudizio analogo a quello in esame, proprio, perchè, la legittimità della scelta del moltiplicatore non può che essere valutata di volta in volta e per il singolo caso.

1.2.- A sua volta, ritenuta legittima la scelta di un moltiplicatore, nella determinazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo, non è consentito, poi, ritenere lesivo del principio di uguaglianza ex artt. 24 e/o 3 Cost., il fatto che il Giudice del merito in una stessa situazione, ma in un diverso procedimento, abbia adottato, per diversi soggetti, moltiplicatori diversi ma entrambi rientranti nella forbice del minimo e del massimo, perchè il principio di eguaglianza è rispettato, tutte le volte, in cui la legge è osservata nella sua più schietta prescrizione. D’altra parte, nel nostro sistema non opera il principio del precedente giudiziario vincolante e questo implica la possibilità, per nuovi giudici (o per lo stesso giudice) chiamati a pronunciarsi di rivedere l’interpretazione già data ad una norma e/o, comunque, di effettuare valutazioni difformi a quelle precedenti.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, più spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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