LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21472-2014 proposto da:
C.V., C.M., in proprio e quale amministratore di sostegno del fratello CE.MI., B.I. quale erede generale di C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FATTORI;
– ricorrenti –
contro
EMMEPI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO SIANO;
– controricorrente incidentale –
e contro
B.M., CE.AL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1970/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato CLARIZIA Renato difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e delle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato SIANO Vincenzo, difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti ed ha insistito sull’inammissibilità del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
I consorti Ce.- B. ebbero ad evocare in causa,avanti il Tribunale di Pesaro, i consorti C., deducendo di aver acquistato da questi un fondo e che i venditori s’erano impegnati a realizzare una strada d’accesso a detto predio in prosecuzione a viabilità di limitrofa lottizzazione,ma che i venditori non avevano realizzato detta strada.
Pertanto gli attori instavano per la condanna dei C. a realizzare detta strada ed a risarcire i danni provocati con la loro inadempienza.
I consorti C., pur contestando la pretesa attorea, proposero domanda di manleva nei confronti della srl Emmepi Costruzioni – rimasta contumace in prime cure -, poichè detta società aveva assunto obbligo contrattuale con loro di realizzare la strada reclamata dagli attori.
Esperita la trattazione istruttoria, il Tribunale pesarese ebbe ad accogliere la domanda attorea ed a condannare i C. al ristoro dei danni nella misura di Lire 91 milioni, inoltre condannò la srl Emmepi Costruzioni a tenere manlevati i convenuti di quanto chiamati a pagare agli attori.
Interpose gravame la società,mentre anche i consorti C. ed i consorti B.- Ce. proponevano impugnazioni incidentali, e la Corte d’Appello di Ancona ebbe a rigettare la domanda,in origine svolta dagli attori consorti Ce.- B., e decideva sulle spese di lite.
Avverso la sentenza di seconde cure ebbero ad interporre ricorso per cassazione i consorti Ce.- B., avverso il quale resistettero e i consorti C. e la srl Emmepi Costruzioni, società che pure propose impugnazione incidentale.
La Suprema Corte, con sentenza n 23616/06 ebbe ad accogliere l’impugnazione dei consorti Ce.- B. poichè in effetti la sentenza di primo grado tra essi ed i C. passata in giudicato per la tardiva proposizione del gravame incidentale da parte di questi ultimi, nonchè alcuni motivi dell’impugnazione incidentale mossa dalla società edile con rinvio alla Corte felsinea per l’ulteriore corso.
La causa venne riassunta dalla srl Emmepi Costruzioni e si costituirono a resistere ed i consorti C. ed i consorti Ce.- B..
All’esito del giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Bologna ebbe a rigettare la domanda di manleva proposta dai C. verso la srl Emmepi Costruzioni e regolò le spese di lite tra tutte le parti.
Osservava la Corte felsinea come le parti contrattuali – C. e la società edile – ben sapevano che la viabilità della lottizzazione era da realizzarsi siccome disposto dal Comune quanto al sito di sua allogazione ed in causa non era stata offerta prova che il sito fosse propriamente quello stabilito nel contratto di vendita tra i C. ed i consorti Ce.- B.;
come il ritardo nella realizzazione della strada era da imputare ai tempi burocratici propri del Comune, Ente che doveva autorizzare l’esecuzione della viabilità di lottizzazione, sicchè la società edile realizzò questa in tempi congrui non appena ricevuto il necessario assenso dell’Ente locale.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione V., Mi. e C.M., nonchè Br.Io. quale erede di C.A., articolato su due motivi.
Resiste la srl Emmepi Costruzioni con controricorso, portante anche impugnazione incidentale condizionata, articolata su tre motivi, e detta società in prossimità dell’udienza ha anche depositata memoria difensiva.
All’odierna udienza pubblica, sentiti i difensori delle parti presenti ed il P.G. – rigetto ricorso -, la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai consorti C.- Br. s’appalesa infondato e va rigettato.
Con la prima ragione di impugnazione i ricorrenti denunziano vizio di omesso esame di fatto decisivo correlato a vizio di ultrapetizione, avendo la Corte territoriale trattato e deciso questione che non ha mai formato oggetto di domanda da parte di essi ricorrenti.
In primo luogo deve la Corte osservare come il vizio di ultrapetizione non appare riconducibile alla norma dedotta – violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 – quale ragione formale del motivo di doglianza, in quanto la questione risulta – anche se erroneamente secondo la tesi dei ricorrenti – esaminata dal Collegio di rinvio, mentre in effetti la questione appare regolata dalla norma in art. 112 c.p.c. che dunque risulterebbe violata.
Tuttavia non è dato ritrovare nella sentenza impugnata che la Corte felsinea abbia esaminato e statuito su domanda di condanna al ristoro danni, poichè detto Giudice di rinvio ha esaminato solamente la domanda di manleva proposta originariamente dai C. verso la srl Emmepi al fine d’esser ristorati per la somma che essi fossero stati condannati a pagare agli originari attori consorti Ce.- B..
Espressamente solo detta domanda di manleva appare trattata nella sentenza impugnata nonchè risulta essere oggetto specifico del suo dispositivo, sicchè comunque non ricorre il dedotto vizio di ultrapetizione, anche se erroneamente richiamata la norma ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Con la seconda ragione di doglianza i C. deducono omesso esame di fatto decisivo che ha comportato errata statuizione sulle spese di loro condanna benchè concorrenti ragioni per la compensazione.
Anche in relazione a detta censura il richiamo formale al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 risulta inappropriato poichè la Corte felsinea ha appositamente esaminato la questione della soccombenza ai fini del regolamento delle spese di lite.
Comunque va rilevato come i ricorrenti non deducono violazione del canone principe ex art. 91 c.p.c. ossia la non sussistenza di loro soccombenza, bensì argomentano circa la concorrenza di elementi fattuali e processuali atti a sostenere l’esercizio da parte del Giudice di rinvio della facoltà di compensazione, ex art. 92 c.p.c..
Facoltà che ha eminente natura discrezionale eppertanto non suscettibile di esame in sede di legittimità poichè involge apprezzamenti di merito circa l’andamento della causa e la condotta delle parti – Cass. sez. 3 n 1812/1971 -. L’impugnazione incidentale mossa dalla società resistente nel suo controricorso risulta espressamente condizionata all’accoglimento dell’impugnazione mossa dai ricorrenti, pertanto il rigetto della stessa importa il non verificarsi della condizione necessaria, per poter passare all’esame dell’impugnazione incidentale.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dei consorti C.- Br., in solido fra loro, a rifondere, alla srl Emmepi Costruzioni, le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in globali Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.
Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara assorbita l’impugnazione incidentale, condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione verso la società resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in globali Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018