Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30475 del 23/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6717/2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., T.G., T.R., S.D., M.M., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. MOROSINI 16-A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GUERRA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO BOVA;

– controricorrenti –

e contro

B.M., D.B.P., M.S., P.L., R.E., B.D., C.Z., D.A.R., B.G., C.A., CONDOMINIO DI *****, V.S., G.E.;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 7294/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto 12.9.2017 emesso dalla Corte d’Appello di Roma in materia di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001;

che i controricorrenti S.D. e gli altri indicati in epigrafe hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione – l’inammissibilità del ricorso per cassazione per intempestività della sua proposizione, avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

considerato, infatti, sulla scorta dell’esame degli atti, che il decreto impugnato risulta notificato il 12.10.2017 all’Avvocatura Generale dello Stato (difensore ex lege del Ministero della giustizia) e che pertanto il termine breve andava a scadere il 12.12.2017, mentre invece il ricorso risulta notificato a partire dal febbraio 2018 e quindi tardivamente, essendosi ormai formato il giudicato sul decreto della Corte d’Appello;

ritenuto che le spese sostenute dai controricorrenti vanno poste a carico della parte soccombente e che non ricorrono le condizioni per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in considerazione del carico di procedimenti in materia di equa riparazione e quindi del rischio di disguidi all’interno degli uffici dell’Avvocatura Generale, circostanze oggettive che escludono sia la mala fede che la colpa grave.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.400,00 compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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