LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24084/2015 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA STEFANELLI e GIOVANNI PASCERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI n.28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FOLCHITTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA ZUCCARO;
– controricorrenti –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE VARESE COMMISSIONE MEDICA DELL’ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI VARESE;
– intimati –
avverso la decisione n. 24/2015 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Procuratore Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso uditi l’avvocato SILVIA STEFANELLI per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’avvocato GIOVANNA ZUCCARO per l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di *****, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
In seguito alla pubblicazione di un articolo sulla stampa, avvenuta il *****, veniva aperto un procedimento disciplinare a carico del Dott. G.F., nel corso del quale veniva acquisita la copia della sentenza penale di primo grado, con la quale il predetto era stato condannato, per il reato previsto e punito dall’artt. 609 bis c.p., alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione. Il procedimento veniva sospeso in attesa della sentenza di appello, che confermava quella di primo grado, e all’esito riprendeva e si concludeva con decisione depositata il 28.11.2013 e notificata il 7.12.2013, con la quale il G. veniva radiato dall’albo.
Il sanitario proponeva impugnazione innanzi la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che con la decisione n. 24 del 2.2.2015, oggi impugnata, accoglieva in parte il gravame dichiarando l’inefficacia degli atti del procedimento, ad eccezione della nota di contestazione degli addebiti, affermando che da essa vanno calcolati i termini di prescrizione e che l’Ordine, previa verifica del passaggio in giudicato della decisione del giudice penale, è rimesso in termini per la ripresa del procedimento disciplinare ai fini della radiazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il G. affidandosi a cinque motivi, con il secondo dei quali lamenta la violazione del principio del giusto processo in relazione alla composizione della Commissione Centrale. Resistono con controricorso l’Ordine della Provincia di *****, la Commissione Medica della Provincia di ***** e il Ministero della Salute. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ***** ha depositato memoria.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va prima di tutto esaminato il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di terzietà del giudice e dei canoni del giusto processo in relazione all’art. 117 Cost. e all’art. 6 della C.E.D.U..
La Corte Costituzionale con sentenza n. 215/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui detta norma fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale.
L’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche.
Come già ritenuto da questa Corte in altre fattispecie, ciò è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. 2, Ordinanza 07/02/2017 n. 3254 e Cass. Sez. 2, Sentenza 17/05/2018 n. 12138).
Di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la decisione impugnata dev’essere cassata e la causa rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta.
Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018