LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28728/2015 proposto da:
Fallimento ***** S.p.a., in persona dei Curatori fallimentari avv. L.B., avv. R.G., dott. P.C., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n.6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sacchi Roberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
***** S.p.a., in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n.27, presso lo studio dell’avvocato Ambrosini Stefano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
contro
Fallimento ***** S.p.a., in persona dei Curatori fallimentari avv. L.B., avv. R.G., dott. P.C., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n.6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sacchi Roberto, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale condizionato –
contro
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4133/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
Considerato che:
con atto datato 1 ottobre 2018, ***** s.p.a. e Fallimento ***** s.p.a. hanno congiuntamente chiesto a questa Corte “un differimento dell’adunanza in camera di consiglio del 25 ottobre 2018, onde consentire alla procedura di concordato fallimentare di giungere al suo termine;
non si manifestano ragioni contrarie all’accoglimento di tale congiunta richiesta.
P.Q.M.
dispone che la controversia sia rinviata a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018