LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2132-2016 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA VERDERICO;
– ricorrente –
contro
C.C.A., L.A.D., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;
– controricorrenti –
G.M., G.L., G.T., GE.MA., G.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 404/2013 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il Tribunale di Patti, con sentenza n.404 del 12 novembre2013, accoglieva la domanda proposta nel 2002 da L.F. e C.C.A. contro i signori G. per lo spostamento della servitù di passaggio gravante sul fondo di loro proprietà.
Su appello di G.C., la Corte d’appello di Messina ha emesso ordinanza di inammissibilità ex art. 348ter c.p.c., comunicata il 22 ottobre 2015.
Per la cassazione della decisione, G.C. ha proposto ricorso, notificato il 4 gennaio 2016, affidato a due motivi.
Gli intimati si sono costituiti eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il consigliere relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ex art. 348 ter c.p.c.
Non sono pervenute memorie.
2) Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, art. 54, agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e applicabile al caso in esame trattandosi di appello introdotto dopo l’11 settembre 2012 (decreto citato, art. 54, comma 2), quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, “contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione”; “in tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità” (ex multis Cass. 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015).
In particolare, la sufficienza della comunicazione dell’ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).
Nel caso in esame, l’ordinanza è stata comunicata il 22 ottobre 2015 come si evince dalla attestazione telematica della cancelleria e come evidenziato nel controricorso (pag. 5); il ricorso per cassazione è stato notificato dal ricorrente il 4 gennaio 2016 e dunque oltre il termine che scadeva il 21 dicembre 2015.
3) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminato della lite.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 per spese e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018