LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27099/2014 proposto da:
C.G., M.F., M.M., P.F.G.G., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Serra Paola, Serra Antonio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Intesa Sanpaolo S.p.a., nella qualità di società incorporante la Banca di Credito Sardo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n.76, presso lo studio dell’avvocato Spinelli Giordano Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Dore Carlo, Dore Giovanni, giusta procura speciale in calce al controricorso;
Italfondiario S.p.a., nella qualità di mandataria della Castello Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty n.28, presso lo studio dell’avvocato Pavoni Domenico, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/2013 emessa dalla della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 07/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2018 dal cons. dott. Rosario Caiazzo.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
la Tecnoserre Mediterranea s.p.a., quale debitrice principale, e i fideiussori, M.M., P.F.G.G., C.G., L.S., V.A., M.F., proposero innanzi al Tribunale di Cagliari opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Cis (poi denominata Credito Sardo) a titolo di restituzione di somme relative a quattro contratti di finanziamento erogati, garantiti da avalli e garanzie personali. Interrotta la causa per il fallimento della società opponente, il giudizio fu riassunto dagli altri opponenti e deciso con sentenza del Tribunale di Cagliari del 20.1.09 che respinse l’opposizione, confermando il decreto opposto.
M.F., M.M., P.F.G.G. proposero appello, rigettato dalla Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 7.8.2013, secondo le cui argomentazioni: i documenti allegati relativi ai quattro finanziamenti a favore della Tecnoserre Mediterranea s.p.a. costituivano documentazione idonea a provare il credito fatto valere; era legittimo il ricorso alla clausola risolutiva espressa da parte della banca, la quale, contrariamente a quanto eccepito dagli opponenti, non era inadempiente alle proprie obbligazioni in quanto aveva provveduto ad inviare la documentazione relativa al finanziamento al Ministero delle Attività Produttive, ai fini della sovvenzione richiesta dalla società, fin dall’1 marzo 1994 (e la effettiva ricezione era attestata da una comunicazione del Ministero in data 11 ottobre 2001), prima dell’esercizio della facoltà di risoluzione, avvenuto il 28 aprile 1994.
I soggetti appellanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono l’Italfondiario s.p.a., quale mandataria della Castello Finance srl, e l’Intesa S.Paolo s.p.a., quale incorporante la banca di Credito Sardo s.p.a., con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50, avendo la Corte d’appello emesso il decreto ingiuntivo opposto sulla base del solo saldaconto bancario e dei contratti di finanziamento, documenti inidonei a dimostrare l’entità della somma a debito della società correntista e dei garanti alla data dell’ingiunzione.
Il motivo è infondato, in quanto, dimostrata la corresponsione del denaro finanziato – che nella specie non è contestata – è onere del debitore allegare e dimostrare la restituzione delle somme ricevute e degli interessi contrattuali da dedurre dall’importo dovuto al finanziatore.
Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., con riguardo all’adempimento dell’obbligazione della banca di comunicazione dei documenti al Ministero delle Attività Produttive.
Il motivo è inammissibile perchè è diretto al riesame del merito in ordine all’interpretazione dei documenti posti a base dell’accertamento eseguito dalla Corte di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018