LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9738/2014 proposto da:
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, in persona Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso D’Italia, 102, presso lo studio dell’avvocato Misasi Raffaello, rappresentato e difeso dall’avvocato Lauricella Giovanni Francesco, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Farmafactoring Spa, in persona Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Orvieto, 24, presso lo studio dell’avvocato Zampaglione Assunta, rappresentata e difesa dall’avvocato Fazio Monica, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 798/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/10/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso n. 3.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 3775/13, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nei confronti della Farmafactoring S.p.A., cessionaria della Roche Diagnostics S.p.A, avverso il decreto ingiuntivo emesso per crediti relativi a forniture di beni.
Con ordinanza. n 1782/2013, emessa ex art. 348 bis c.p.c., la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame, non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto.
2. Avverso la sentenza del Tribunale e la successiva ordinanza della Corte territoriale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi, resistiti con controricorso dalla Banca Farmafactoring S.p.A..
Il PG ha depositato conclusioni scritte.
3. In vista dell’adunanza camerale dell’8.5.2018, è stata depositata, in copia, una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale della ASP di Cosenza, contenente una rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione della lite, con richiesta di compensazione totale delle spese. L’atto è sottoscritto per accettazione dal legale della controricorrente, ma, nonostante il rinvio disposto ad hoc, non risulta sottoscritto dal difensore della ricorrente, sicchè la dichiarazione è inidonea – nonostante l’adesione del resistente e del difensore di questo – a determinare l’estinzione del giudizio; lo stesso, tuttavia, documenta la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso da parte della ricorrente stessa, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 11821 del 1997 n. 6865 del 2004; n. 6189 del 2008).
4. Le spese del giudizio vanno compensate, come da accordo transattivo. Consegue alla declaratoria anzidetta, che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il meccanismo sanzionatorio in essa previsto, è applicabile, solo, ove il giudizio di cassazione si concluda con la dichiarazione di inammissibilità originaria del ricorso, e l’integrale conferma della statuizione impugnata, e non anche nell’ipotesi, qui ricorrente, d’inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, che determina la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (Cass. n. 3542 del 2017).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018