Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30523 del 23/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25000-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro- tempore F.G.;

– intimata avverso la sentenza n. 635/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente non ha svolto difese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero a tassazione delle addizionali comunali e regionali di ritenute alla fonte su retribuzioni e imposte sostitutive TFR per l’anno 2005.

La ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto tardivo l’appello che era stato notificato tramite ufficiale giudiziario al difensore del contribuente nello studio legale dello stesso, all’indirizzo risultante sia dall’A.T. che dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, e successivamente, all’esito negativo di tale notifica presso altro indirizzo dove l’atto era stato ritirato.

Il ricorso, indirizzato alla società ***** S.r.l., dichiarata nelle more fallita, e non alla curatela fallimentare, è in ogni caso inammissibile, non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità del destinatario (Cass. sez. un. n. 14916/16, secondo cui la notifica meramente tentata ma non compiuta è una notifica in definitiva omessa, quindi, inesistente), senza che il procedimento notificatorio sia ripreso entro il termine indicato da Cass. sez. un. n. 14594/16.

Non avendo l’intimata svolto difese, nulla va statuito per le spese, mentre, poichè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, soccombente, è ente pubblico economico, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, come tale ammesso alla prenotazione a debito, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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