LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17102-2016 proposto da:
C.D., D.N.C., V.G., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE CENTER S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMBI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7805/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2016 R.G.N. 9547/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso: inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse;
udito l’Avvocato FABIO PONIS per delega MARCO PETROCELLI;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMBI, udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, (l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per TELECOM ITALIA S.P.A.) anche nella qualità d’incorporante la Telecom Information Thecnology Italia.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 7805/2015 aveva parzialmente rigettato il gravame proposto da C.D., D.N.C., G.S., V.G. avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center – SSC srl), diretta all’accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società. La Corte territoriale aveva ritenuto che la struttura IT Operation, oggetto della cessione in oggetto, avesse le caratteristiche di autonomia funzionale e di identità autonoma necessarie per configurare una legittima cessione regolata dalla disposizione codicistica. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava provvista di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di Telecom. Aveva quindi ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c.. alla fattispecie in esame e legittimo il rapporto di lavoro instaurato con la società subentrata.
Avverso la decisione proponevano ricorso i lavoratori affidandolo a tre motivi cui resistevano con controricorso sia Telecom Italia Information Technology che Telecom Italia spa.
I ricorrenti lavoratori depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla pubblica udienza aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere anche Telecom Italia spa, anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology (TI.IT).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare darsi atto che a far data dal 1 gennaio 2017 la società Ti.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia spa.
Entrambe le parti hanno concordemente richiesto dichìararsì la cessazione della materia del contendere.
Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, richiesta congiuntamente dalle partì, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione(Cass. 10553/2017Cass. n. 21951/2013). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese, la comune richiesta, reiterata in sede di discussione orale, ne giustifica l’integrale compensazione.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse (in tal senso Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018