LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15652-2017 proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE C.F.
*****, in persona del Prefetto p.t., domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F. S.R.L., C.F. *****, quale società incorporante per fusione – la AUTOTRASPORTI F.lli F. S.R.L. C.F. *****, in
– persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difeso dall’avvocato Giampietro Beghin;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4243/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 14 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata dalla Prefettura – U.T.G. di Firenze la sentenza n. 4243/2016 del Tribunale di quella Città con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza, riformando la decisione del giudice di prime cure che avevi rigettato l’opposizione a verbali di accertamento di violazioni al C.d.S., riduceva – nella sostanza – ad una unica sanzione l’effetto dell’accertamento delle contestate violazioni.
Parte contro ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19, e del Reg. CEE n. 3281 del 1985, art. 14, comma 1 e art. 15, commi 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Viene, in breve, dedotta l’erroneità della decisione gravata, la quale – in tema di violazione alla citata normativa in materia di fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo, ha ritenuto che l’omessa esibizione di detti fogli poteva esser sanzionata solo nel limite di quanto richiesto dalla normativa (“fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni anteriori (ovvero) dopo il 1^ gennaio 2008, della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti”, Reg. cit., art. 15) con una unica sanzione ber una unica infrazione e non anche – come avvenuto nella fattispecie – con multiple sanzioni, relative ai singoli più brevi periodi rientranti dell’intero arco temporale considerato dalla normativa.
L’amministrazione ricorrente, in particolare, richiede che l’odierna pronuncia sia chiarificatoria rispetto alle migliaia di controversie (analoghe) pendenti dinanzi ai giudici di tutta la penisola” e sostenendo che. “sulla questione oggetto del ricorso si sono registrati orientamenti giurisprudenziali fortemente contrastanti”.
2. Esposto doverosamente il motivo di impugnazione, deve ritenersi che difetta, in ipotesi, l’evidenza decisoria che consentirebbe la definizione in sede camerale del ricorso.
Appare, pertanto, opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018