LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10839-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
avverso la sentenza n. 1148/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 26 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBIRTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La CTR Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento notificati a S.E. per la ripresa a tassazione di Irpef ed altri tributi relativi agli anni d’imposta dal 2004 al 2007, in relazione al maggior reddito accertato sulla base delle giacenze rinvenute in un conto corrente detenuto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
1.1. Secondo la CTR era intervenuta decadenza del potere accertativo, non applicandosi retroattivamente il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, conv. con modificazioni nella L. n. 102 del 2009, anche nella parte in cui aveva introdotto una presunzione legale secondo cui gli investimenti intrattenuti presso Stati a regime privilegiato dovevano ritenersi frutto di redditi sottratti a tassazione.
2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
3. La parte intimata ha resistito con controricorso.
4. Con il ricorso proposto l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 e art. 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 11 disp. att. c.c., avendo tale disposizione natura processuale.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in assenza di orientamento consolidato della sezione Quinta.
P.Q.M.
rinvia il procedimento alla sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018