LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20586-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 361/45/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 03 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 361/45/17 depositata in data 3 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Zurich Insurance Company ltd Rappresentanza Generale per l’Italia (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 9192/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (in seguito, la CTP) che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2007;
– La CTR osservava in particolare che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, le attività di attuazione della delega nei contratti di co-assicurazione, quali quelle della società contribuente nel caso di specie ed oggetto della ripresa fiscale, quindi della lite, dovevano considerarsi esenti dall’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, ovvero n. 9;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi;
– Resiste la contribuente con controricorso, che illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
– Con memoria istanza depositata successivamente alla adunanza camerale e prima della pubblicazione dell’ordinanza, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24 ottobre 2018;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
la Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 22 novembre 2018, letto del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018