Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30575 del 26/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1430-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1428/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 30 maggio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della s.r.l. S.L.A. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2003 – è stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, non trovando applicazione il raddoppio dei termini in relazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto quando era ormai scaduto l’originario termine ordinario di decadenza.

La società intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale eccependo, eventualmente anche in forma di ricorso incidentale condizionato, il giudicato interno formatosi in relazione al giudicato formatosi in altro procedimento avente il medesimo contenuto di quello in esame.

La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 13217 del 2018, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per nuova proposta.

Il procedimento, come richiesto dalla controricorrente, deve essere sospeso ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

P.Q.M.

Dispone sospendersi il procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018. art. 6.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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