Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30576 del 26/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13147-2017 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3225/07/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 22 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.N., esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP per l’anno d’imposta 2007 la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente tre collaboratori, due dei quali due avevano svolto attività negli studi professionali, nonchè tre dipendenti, espletando attività in due studi professionali, tanto risultando sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

L’istanza del ricorrente che, con memoria, ha chiesto sospendersi il giudizio alla stregua del D.L. n. 119 del 2018, art. 6,comma 10, deve essere accolta, ricorrendo i presupposti per la chiesta sospensione.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, sospende il giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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