LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 49/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Società agricola Masseria Canne s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Damascelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, n. 33, come da procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1780/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Puglia, depositata il 17 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione col quale è stata recuperata l’agevolazione provvisoriamente concessa (imposta di registro anno 2011, per revoca dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina), in relazione ad acquisto di fondo rustico da parte della società agricola Masseria Canne srl.
Società agricola masseria canne srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisce con controricorso e propone successiva istanza di sospensione del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.
CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019; la società contribuente ha proposto apposita istanza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018