LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE XXX
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6509-2018 proposto da:
B.F., BO.FA., A.M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULU, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA BORGHESIANA SAB SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4782/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza 17.7.2017 ha respinto il gravame proposto da A.M.T., B.F. e Bo.Fr. contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Roma n. 25899/2010) che aveva, a sua volta, rigettato la domanda, da essi proposta contro la Società Agricola Borghesiana srl, tendente ad ottenere la dichiarazione di acquisto, per avvenuta usucapione, della proprietà di un terreno di 3296 mq in località *****.
Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello, richiamata la giurisprudenza delle sezioni unite sulla posizione del promissario acquirente ai fini del possesso ad usucapionem, ha condiviso l’assunto del Tribunale, secondo cui la scrittura privata del 9.5.1970 fosse produttiva di meri effetti obbligatori, come tale, inidonea al trasferimento del possesso del bene; ha poi ritenuto che nella specie difettava, in capo al promissario acquirente, l’hanimus rem sibi habendi. La Corte di merito ha inoltre ritenuto non provata l’interversione nel possesso, non potendosi attribuire rilievo alla generica deposizione resa dal teste M..
2 Contro tale sentenza ricorrono per cassazione i tre soccombenti sulla base di un unico motivo, mentre la società non ha svolto difese.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico complesso motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. in ordine agli elementi per la qualificazione del possesso ai fini della maturazione dell’usucapione ventennale. Si denunzia altresì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa alcuni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla qualità di terzo non proprietario del promissario venditore nella scrittura privata del 9.5.1970 e conseguente erronea qualifica della stessa scrittura come preliminare di vendita avente effetti obbligatori.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, perchè in esso manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art 366 c.p.c., n. 3 (v. in proposito, Sez. 2 -, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018 Rv. 648165; Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016 Rv. 642801; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 Rv. 633187; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014 Rv. 630843). Ed infatti, dopo una premessa caratterizzata dall’illustrazione delle conclusioni degli attori nel giudizio di primo grado e dalla “non contestazione della situazione di fatto”, nonchè dal riferimento alla attività istruttoria espletata (ma senza indicarne il contenuto esatto), i ricorrenti passano ad elencare, ma solo per titoli, i motivi di appello e un sunto della decisione sul gravame.
Si passa quindi direttamente all’esposizione dei motivi di ricorso da cui, però, non si trae alcuna utile informazione sullo snodarsi della vicenda (v. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014 Rv. 631745, richiamata a sua volta in Sez. 5, Sentenza n. 9531 del 2016 non massimata).
Insomma alla Corte di Cassazione è inibito di comprendere dalla semplice lettura del ricorso come si fosse svolta la vicenda processuale e, in definitiva, quale fosse l’esatto tenore dei fatti a sostegno della domanda.
In secondo luogo il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Questa norma prescrive che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Nel caso di specie, il ricorso ruota tutto attorno alla scrittura privata del 9.5.1970 e al valore della stessa ai fini del trasferimento del possesso ad usucapionem dell’immobile, ma di tale scrittura non riporta nè il contenuto nè i dati essenziali ai fini del reperimento nell’incarto processuale, esponendosi così inevitabilmente alla gravissima sanzione prevista dalla citata disposizione, non essendo di certo sufficiente l’isolato passaggio riportato che, presuppone, ovviamente, ai fini di una chiara comprensione da parte del lettore, una conoscenza del contenuto del documento.
Da ultimo – e il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione – il ricorso censura l’apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito, circa l’accertamento del possesso ai fini dell’usucapione.
Il mancato espletamento di attività difensiva dell’altra parte esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio.
Rilevato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018