LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4707/2017 proposto da:
CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI SRL, in persona dell’amministratore Dott. C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO UVA, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA SAETTA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. D.L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO NICEFORO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
la società Centro Studi della Scoliosi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza – depositata il 5.1.2016 – con cui la Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di pagamento di oltre 5.137.000,00 Euro avanzata dal Centro nei confronti della Regione Campania;
ha resistito l’intimata, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
CONSIDERATO
che:
trattandosi di causa introdotta anteriormente al 4 luglio 2009, il termine “lungo” per l’impugnazione è quello annuale;
la sentenza è stata depositata successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, che ha ridotto a 31 giorni, a decorrere dall’anno 2015, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
tenuto conto di tale periodo di sospensione, il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza è scaduto il 6.2.2017;
risulta pertanto tardiva la notifica del ricorso, avviata in data 17.2.17;
va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018