Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30605 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12410-2017 proposto da:

POLTRONESOFA SPA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA, 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA SGHEDONI, DARIO FRANCESCHINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILARE ELIMAR SRL, in persona del legale rappresentante sig.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SANTORO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1852/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata. RILEVATO che:

la società Poltronesofà s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, in data 14.10.2012, nel giudizio vertente tra l’odierna ricorrente e la Immobiliare Elimar s.r.l.;

ha resistito l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO

che:

la ricorrente, pur dando atto (alla seconda pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, in data 9.3.17, non ha provveduto agli adempimenti prescritti, ossia a depositare copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati (atto impugnato e relazione di notifica) con attestazione di conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali; risulta infatti prodotta soltanto la relazione di notificazione sottoscritta dal mittente avv. M., ma anch’essa è priva di attestazione di conformità;

non risulta pertanto soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 30765/2017 e Cass. n. 17450/2017);

ne consegue l’improcedibilità del ricorso, atteso che tale relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure “perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio”, come indicato da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009;

nè il ricorso risulta proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da poter ritenere comunque rispettato il termine “breve” di impugnazione;

sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorso è stato notificato in epoca anteriore al consolidamento dell’indirizzo di cui sopra in materia di adempimenti correlati al deposito della sentenza notificata a mezzo PEC;

ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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