Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30627 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10216-2016 proposto da:

B.A.L., E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARCO GALDIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato LAURA LUNA CIACCI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GRASSELLINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M., B.C., B.A.V., BA.AL., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

Nel 2002, E.G., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.L., convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, B.A.V. (padre della minore) e L.V., per sentire revocare, ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita immobiliare stipulato tra i convenuti in data 4.6.1998, in quanto dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni di credito della figlia.

A sostegno della domanda, parte attrice espose che il Tribunale penale di Catanzaro aveva liquidato, in favore della minore, l’importo di 50 milioni di Lire a titolo di provvisionale a carico del B., condannato per il reato di abusi sessuali ai danni della figlia, e che questi aveva venduto al L. l’unico bene di cui era proprietario.

Si costituì in giudizio il solo L.V., contestando la domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

In corso di causa, intervenne volontariamente E.G., proponendo autonoma domanda revocatoria in forza di un credito di Euro 69.103,99, pari agli esborsi effettuati personalmente per la ristrutturazione dell’immobile oggetto dell’atto impugnato e per il mantenimento della figlia.

Successivamente, si costituì in giudizio B.L., divenuta nelle more maggiorenne.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1265/2009, rigettò la domanda di parte attrice e di parte intervenuta per mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.

Evidenziato che l’atto dispositivo, avvenuto nel 1988 (ma trattasi di errore materiale, risalendo la compravendita al 1998), era anteriore al credito della figlia, il quale trovava fonte nella sentenza penale del 18 gennaio 1999, il giudice di primo grado ritenne, quanto al B., che l’unico indizio in ordine alla sussistenza del dolo specifico, desumibile dalla collocazione temporale del citato atto di vendita – stipulato dopo l’inizio del processo penale promosso a suo carico, e prima della sua conclusione – non avesse trovato elementi di conferma, e che, al riguardo, non potesse attribuirsi alcun valore decisivo all’omessa presentazione del B. a rendere l’interrogatorio formale.

Quanto al L., il primo giudice rilevò la totale assenza di prova, anche solo indiziaria, sull’atteggiamento psicologico dell’acquirente e quindi sulla consapevolezza, da parte dello stesso, delle condizioni patrimoniali del B. e del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito dell’ E. (anteriore all’atto dispositivo) e della preordinazione dell’atto a pregiudicare le ragioni del credito futuro di B.L..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 18/2016, depositata il 9 gennaio 2016.

La Corte territoriale, ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile, l’allegazione di posteriorità dell’atto dispositivo rispetto alla nascita del credito (che, secondo le appellanti, sarebbe sorto già con la costituzione di parte civile).

Il giudice di secondo grado ha infatti evidenziato come, dall’esame dell’atto introduttivo e delle conclusioni finali, sia incontestabile che la domanda revocatoria proposta dalla B. fosse stata sin dall’inizio formulata sul presupposto dell’anteriorità dell’atto al credito.

Alla luce di ciò, osservato che sono diversi i presupposti richiesti per l’utile esperimento dell’azione revocatoria a seconda che l’atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, ha ritenuto che la nuova allegazione introducesse temi d’indagine nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati in primo grado, con notevole pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che il giudice di primo grado avesse ben analizzato e valutato le dichiarazioni rese dai testimoni e, di conseguenza, correttamente escluso che da tali dichiarazioni fossero emersi dati certi dai quali inferire la prova della volontà del debitore di vendere il suo unico bene immobile a terzi con il fine specifico di pregiudicare le future ragioni di credito della figlia e, soprattutto, la prova che l’acquirente fosse partecipe della preordinazione dolosa dell’atto dispositivo a elidere la garanzia patrimoniale del futuro creditore.

Il Tribunale, inoltre secondo il giudice dell’appello, ha applicato correttamente l’art. 232 c.p.c., che non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio formale (per quanto ingiustificata) l’effetto della confessione, ma riconosce al giudice solo la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova, nella specie insussistenti.

Secondo la Corte catanzarese, i fatti dei quali il giudice, secondo le appellante avrebbe dovuto desumere la prova della conoscenza da parte dell’acquirente della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro della figlia non sono certi, ma mere congetture senza un serio riscontro probatorio.

Non vi è prova che tra venditore e acquirente vi fossero rapporti personali tali da far supporre tanto la conoscenza da parte dell’acquirente delle condizioni economiche del venditore e della vicenda penale di cui il B. era protagonista, quanto la conoscenza del fine specifico avuto di mira dal B., di disfarsi dell’unico bene immobile per danneggiare le probabili ragione di credito della figlia. Anzi, vi sono numerosi elementi indiziari che depongono per l’insussistenza dell’elemento psicologico in capo all’acquirente, neutralizzando l’unico indizio in senso contrario: il fatto che già nel 1996, prima dell’inizio della vicenda penale, vi fossero state trattative per l’acquisto dell’immobile, il fatto che l’acquisto fosse avvenuto tramite agenzia immobiliare e che le trattative con questa fossero state gestite dalla madre del L.. La pubblicazione sulla stampa della vicenda del B. e la qualifica di agente della Polizia di Stato del L., poi, sono dati neutri.

Non vi è prova della viltà del prezzo di acquisto dell’immobile, per impossibilità di effettuare una stima comparativa del valore di mercato del bene fondata su dati oggettivi.

E’ irrilevante la circostanza che il L. avesse chiesto al notaio rassicurazioni in ordine alla sicurezza dell’acquisto. La legittima preoccupazione manifestata al notaio rogante, potrebbe anzi essere utilizzato come argomento di prova a favore della buona fede del L., mal conciliandosi con la consapevolezza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni di credito altrui e con la volontà di non perdere un affare per il prezzo asseritamente vile dell’immobile.

La Corte ha poi ritenuto che le medesime argomentazioni valgono anche per il rigetto della domanda a tutela del credito personale dell’ E. (credito rimasto peraltro indimostrato nel giudizio), portando escludere la consapevolezza, anche solo potenziale, da parte del L. circa il pregiudizio arrecato alle ragioni di credito dell’attrice e, prima ancora, circa l’esistenza dei rapporti di convivenza tra la stessa e il B..

3. i1vverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, le signore B.A.L. e E.G..

3.1. Resiste con controricorso il signor L.V.. Gli intimati signori F. e Ba.Al., eredi di B.A.V., nelle more deceduto, non hanno svolto difese. Nei confronti degli intimati A.V., M. e B.C., germani del defunto, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva nel giudizio di appello.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza “ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 3 e artt. 24 e 111 Cost.”, nonchè “in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2 e agli artt. 24 e 111 Cost.

La Corte territoriale, al fine di garantire il giusto processo, nel rilevare d’ufficio la novità dell’allegazione circa la posteriorità del credito della B., avrebbe dovuto sollecitare il contradditorio delle parti sul punto.

4.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza “ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 ex art. 2901 c.c.”, nonchè “ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 105 e 112 c.p.c.”.

Il motivo, di non agevole comprensione, si sostanzia in una critica dell’interpretazione della domanda della B. fornita dalla Corte d’appello.

Secondo le ricorrenti, nè nell’atto introduttivo nè nelle conclusioni finali si sarebbe richiesto l’accertamento giudiziale limitatamente ad un credito posteriore all’atto dispositivo o ad uno specifico elemento psicologico; al contrario, le ricorrenti avrebbero affermato che il credito era stato solo riconosciuto dalla sentenza penale, e ciò non era stato contestato dai convenuti.

4.3. Con il terzo motivo, anch’esso dalla formulazione alquanto confusa, si sollevano censure “ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 101 – 345 – c.p.c.ex art. 2901 c.c.”.

L’allegazione di posteriorità del credito non avrebbe comportato la mutatio libelli, ma una semplice emendatio, ammissibile anche in appello in quanto non avrebbe implicato l’allargamento del thema probandum, essendo l’accertamento richiesto in appello (la sussistenza del dolo generico) un minus rispetto a quello su cui si era svolta l’istruttoria in primo grado (inerente la sussistenza del dolo specifico).

4.4. Con il quarto motivo, infine, le ricorrenti censurano la sentenza “ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2901 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. in seno all’art. 2697 c.c.”

Il motivo è teso ad investire la Corte “dell’analisi nel merito dell’intero provvedimento sul dato indiscusso che le prove raccolte e semmai rinnovate avrebbero condotto all’inefficacia dell’atto”.

In base alla prova orale, risulterebbero dimostrati l’inesistenza di un patrimonio aggredibile, il compimento dell’atto durante il periodo della custodia cautelare, la percezione da parte dell’acquirente del prezzo particolarmente ribassato e quindi la probabilità che l’acquirente abbia colto l’affare, dopo aver ricevuto rassicurazioni al riguardo dal legale e dal notaio rogitante.

Secondo le ricorrenti, inoltre, la Corte avrebbe dovuto dare rilievo alla mancata presentazione da parte del B. all’interrogatorio formale, nonchè agli articoli di giornale che, riferendosi a fatti avvenuti in un piccolo centro, sarebbero stati idonei a dimostrare la conoscenza da parte dell’acquirente della vicenda della famiglia E.- B..

Peraltro, le motivazioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero ininfluenti in relazione alla posizione della E., la cui posizione risulterebbe inesaminata.

In relazione a tale posizione sarebbe stata necessaria la mera prova della consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per riduzione della consistenza patrimoniale del primo, senza che occorresse la conoscenza della dell’esistenza dello specifico credito per cui è proposta azione.

5. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare preliminarmente il quarto motivo di ricorso. Solo nell’ambito di tale motivo, infatti, viene contestata tra l’altro l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, nel caso di specie, in capo all’acquirente difettava non solo la partecipatio fraudis, ma anche la semplice scientia damni.

Le doglianze formulate in tale motivo sono inammissibili, sia perchè non sono inquadrabili nel paradigma del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè sono dichiaratamente tese ad ottenere una nuova valutazione nel merito della vicenda, sulla scorta del riesame degli elementi istruttori raccolti, precluso in questa sede di legittimità.

Nè è vero che la Corte d’appello ha omesso di esaminare la posizione della E.. Al contrario, il giudice di secondo grado ha ritenuto, con motivazione esauriente e scevra di vizi logico-giuridici, che non fosse in alcun modo dimostrato, tra l’altro, che l’acquirente conoscesse il B. e fosse consapevole dell’esistenza di un rapporto di convivenza tra questi e la E., difettando quindi la prova anche della semplice scientia damni.

6. Una volta confermata la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza in capo al L. anche della sola scientia damni (tra l’altro, anche per mancanza di prova in ordine alla conoscenza da parte dell’acquirente della vicenda penale che aveva coinvolto l’alienante) i restanti motivi di ricorso appaiono inammissibili per difetto di interesse.

Infatti, anche qualora si ritenesse che la Corte d’appello abbia errato a non esaminare l’allegazione della anteriorità del credito alla vendita oggetto di impugnazione, e si ritenesse che effettivamente tale credito sia sorto già prima della sentenza penale, e da questa solo accertato, l’accoglimento delle domande revocatorie di parte attrice o di parte interveniente risulterebbe comunque precluso dalla mancata prova dell’esistenza del requisito soggettivo richiesto dalla legge in simili circostanze, ovvero, appunto, la scientia damni da parte del terzo acquirente.

6.1. Il primo motivo è comunque infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d’ufficio determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria.

Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice.

Anche nel sistema anteriore all’introduzione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13, il dovere di evitare sentenze a sorpresa aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall’art. 183 c.p.c., che al terzo comma (poi quarto, in virtù di quanto disposto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lettera c – ter, convertito in L. 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione” (cfr. Cass. n. 10062 del 27/04/2010, n. 11928 del 13/07/2012, n. 25054 del 07/11/2013 e n. 2340 del 31/01/2017).

Tuttavia, questa Corte ha chiarito che l’obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio non sussiste quando la questione rilevata di ufficio sia in mero diritto e, in particolare, di natura processuale (Cass. civ. Sez. 3, Sent., (ud. 24-112015) 22-02-2016, n. 3432; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3600; Cass. 27 agosto 2014, n. 18333; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22812; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2252; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. 23 aprile 2010, n. 9702).

Nel caso di specie, è indubitabile la natura processuale della questione della novità della domanda e della conseguente inammissibilità, del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, perchè legata ad esigenze di ordine pubblico, e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice.

6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Deve al riguardo ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il potere di interpretare la domanda è attribuito esclusivamente al giudice di merito e il suo esercizio, consistente nell’interpretazione, nella qualificazione e nella valutazione della stessa domanda, non è censurabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, è motivato in modo sufficiente, non contraddittorio ed immune da vizi logici e giuridici (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-03-2014, n. 6314).

6.3. Il terzo motivo è infondato.

La sentenza impugnata si è attenuta al principio enunciato da questa Corte secondo cui, “proposta una azione revocatoria ordinaria, fondata sull’assunto che il debitore abbia compiuto l’atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l’atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, perchè ne discenderebbe l’allargamento del “theina probandiun”, dal momento che, nel primo caso, l’attore avrebbe l’onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre, nel secondo caso, egli potrebbe limitarsi a provarne il solo dolo generico, e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore” (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 29/05/2013, n. 13446). Risulta di immediata comprensione il pregiudizio al diritto di difesa che si determinerebbe a causa dell’allargamento del thema probandim. Infatti, i convenuti in primo grado avevano potuto difendersi limitandosi a contestare l’esistenza del dolo specifico. Ma se si consentisse ingresso alla nuova allegazione in base alla quale il credito della B. era in realtà anteriore all’atto dispositivo, al giudice verrebbe posto un nuovo tema d’indagine – circa la sussistenza del semplice dolo generico – con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Per quanto riguarda le spese di cassazione si compensano per le stesse ragioni per le quali la Corte di Appello ha disposto la compensazione oltre che per la delicatezza delle questioni trattate.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di B.A.L. ammessa al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13. comma 1 bis. Sussistono invece i presupposti per il versamento suddetto da parte di E.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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