LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2732-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LABORATORI PRIMERANO SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2130/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla società Laboratori Primerano snc relativo a IVA per l’anno 2006.
Le parte intimata non si è costituita.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R., non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non potesse essere considerato l’avviso di ricevimento, in luogo della ricevuta di spedizione dell’atto.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018