Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30634 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 20905-2018 proposto da:

V.N., D.T.M., S.M., difensori della Società GARAGE MARIA DI B.P. E C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 8472/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Gli avv.ti V.N., S.M. e di T.M. hanno proposto istanza di correzione di errore materiale della ordinanza in epigrafe laddove non è stata disposta la distrazione delle spese.

L’istanza è fondata e pertanto l’ordinanza in epigrafe va corretta nel senso che, laddove, nel dispositivo, leggesi: la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge “debba leggersi ed intendersi: la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in epigrafe nel senso che laddove, nel dispositivo, leggesi” la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge “debba leggersi ed intendersi: la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2300,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari”

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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