Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30639 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17025-2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO N. 84, presso lo studio LEGALE ASSOCIATO SEIRANI BARRA, rappresentata e difesa dall’avvocato SELVINO BECCARI;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da P.P. l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 14, dal Tribunale di Grosseto, provvedimento col quale in accoglimento della domanda interposta dalla M., l’odierna ricorrente, rimasta contumace, veniva condannata al pagamento della somma di Euro 33.054,78 quale somma dovuta per attività professionale prestata dalla medesima ricorrente M..

Il ricorso fondato è fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si deduceva la nullità del decreto di fissazione dell’udienza del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. con conseguente “unità della ordinanza oggi impugnata innanzi a questa Corte, il tutto in relazione ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2.- Va rilevato (esposto doverosamente, in breve, il suddetto motivo di ricorso) che – nelle more – è stata depositata nota in data 11/05/2018, con la quale le parti hanno esposto che tra le stesse “è intervenuto un accordo transattivo che prevede la rinuncia congiunta al giudizio” avanti a questa Corte.

3.- Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.

4.- Nulla va statuito, conseguentemente, in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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