LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17449-2017 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI n. 33, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ZANGRILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOACCHINO SANFILIPPO;
– ricorrente –
contro
C.A. in qualità di titolare unico della Ditta individuale EDIL COSTRUZIONI DUE DI C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO n.79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIBORIO PIRRONE BALSAMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 495/2017 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 26/(14/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da S.E. la sentenza n. 459/2017 del Tribunale di Termini Imerese con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisone della Corte territoriale, in riforma della sentenza del G.d.P. di Termini Imerese n. 152/2013 (di accoglimento dell’opposizione proposta dalla S. avverso il D.L. n. 8 del 2011 emesso per il pagamento in favore della odierna intimata Edil Costruzioni della somma di Euro 2.200,00 dovuta quale saldo lavori), condannava l’appellata S. al pagamento dell’anzidetta somma, nonchè delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
CONSIDERATO
che:
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio…., ex art. 360 c.p.c., n. 5” perchè non sarebbe stato preso “in considerazione un fatto decisivo per il giudizio: il tempo di consegna dei lavori”.
2.- Esposto doverosamente ed in breve il motivo del ricorso in esame, deve rilevarsi che con depositato atto del 30 maggio 2018 parte ricorrente ha rinunciato al proposto ricorso.
Tale atto non risulta accettato dalla controparte.
3.- Va, quindi, dichiarata l’estinzione del presente giudizio con consequenziale pronuncia, così come in dispositivo, in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018