LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24925-2017 R.G. proposto da:
S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELARDINELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, UFFICIO RECUPERI CREDITI PENALI;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’infondatezza dell’istanza.
RILEVATO IN FATTO
S.N. ha proposto istanza per regolamento necessario di competenza chiedendo l’annullamento dell’ordinanza n. 59496/2016 emessa dal Tribunale di Roma.
Con tale provvedimento veniva dichiarata dal Tribunale capitolino la propria incompetenza per valore e materia in favore del Giudice di Pace territorialmente competente, presso il quale la causa doveva essere riassunta nei termini di legge.
La detta declaratoria di incompetenza veniva svolta all’esito del giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui in atti, notificata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., giudizio intrapreso dall’odierno ricorrente a mezzo di atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, resistito dall’intimato Ministero della Giustizia, che – nel costituirsi – aveva, in via preliminare, invocato l’incompetenza del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace.
Il P.G. ha rassegnati le proprie conclusioni chiedendo, come in atti, a questa Corte di “dichiarare l’infondatezza dell’istanza” proposta.
Nessuna delle parti intimate, di cui in epigrafe, risulta essersi costituita.
Parte istante, all’esito delle svolte conclusione del P.G., ha depositato memoria.
RILEVATO IN DIRITTO 1.- Parte istante, dopo aver fatto ricorso all’allegazione, nella propria proposta istanza, di fotocopie dell’anzidetto atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e del succitato provvedimento dato dal Tribunale, ha addotto – al fine del richiesto accertamento della competenza del Tribunale di Roma – due serie di argomentazioni inerenti la qualificazione della domanda e la possibile applicazione del principio del cumulo delle domande.
Le argomentazione della parte istante non possono trovare accoglimento.
Con l'”atto di citazione in opposizione”, già rubricato dal medesimo istante quale “opposizione ex art. 615 c.p.c.” veniva – testualmente, a pag. 3 – richiesta la declaratoria, “previo accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione del credito, dell’inesistenza, illegittimità, nullità e/o comunque l’inefficacia dell’inizianda azione esecutiva e per l’effetto revocarla”.
Dalle stesse conclusioni della parte odierna istante e dal loro indubbio tenore letterale appare evidente che non è stata mai proposta una opposizione ex art. 617 c.p.c., così conseguentemente comportando la fondatezza della declaratoria di incompetenza del Tribunale e l’infondatezza dell’istanza qui scrutinata e delle suddette argomentazioni.
Peraltro la mera affermazione che “mai (era) arrivata nelle mani dell’odierno ricorrente la cartella Equitalia non può condurre ad una diversa qualificazione dell’opposizione a suo tempo proposta, attesa la prevalenza delle conclusioni con essa rassegnate e la qualificazione data all’interposta opposizione stessa dal Tribunale col proprio provvedimento ed attraverso propria congrua qualificazione dell’opposizione “in ragione dell’intervenuto oggetto di lite” e del valore (Euro 1.207,06) della controversia rientrante ex artt. 7,17 e 28 c.p.c. nella competenza del Giudice di pace.
2.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto la proposta istanza di regolamento deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettato con consequenziale pronuncia in ordine alla competenza.
3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’istante-ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di. contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018