Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30644 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 4893-2018 proposto da:

A.U., elettivamente domiciliato in Roma, via VALADIER n. 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO ALIPERTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3134/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

Con istanza di correzione di errore materiale, gli avvocati Giovanni Romano e Vincenzo Aliperti, nella qualità di difensori di A.U. nel procedimento contro il Ministero della Giustizia hanno chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 3134/2018.

CONSIDERATO

che:

1.- L’istanza prospetta l’erronea mancata attribuzione agli istanti legali delle spese liquidate alla parte con la succitata sentenza di questa stessa Corte.

1.1- L’istanza è fondata e può essere accolta atteso che vi era dichiarazione di antistatarietà con richiesta di attribuzione delle spese legali contenuta nel controricorso sottoscritto dai suddetti legali oggi istanti.

2.- Consegue, quindi, e per quanto innanzi detto, l’accoglimento dell’istanza e la correzione della suddetta sentenza nei senso di cui alla stessa.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di cui in epigrafe e corregge la sentenza n. 3134/2018 disponendo l’attribuzione delle spese di giudizio liquidate rn favore degli avvocati antistatari Giovanni Romano e Vincenzo Aliperti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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