Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30647 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3585/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 23/01/2018 nel procedimento vertente tra:

LA CARRUBBA DIEGO, da una parte, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, dall’altra, ed iscritto al n. 18321/2017 R.G. di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

FATTO E DIRITTO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che chiede risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Aosta; ritenuto che il Tribunale di Aosta si è dichiarato incompetente, ex art. 25 c.p.c., indicando la competenza del Tribunale di Torino a decidere sul ricorso proposto da L.C.D. avverso decreto applicativo di sanzione amministrativa, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la violazione del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 3, per avere omesso di redigere la prevista dichiarazione di importazione al seguito di denaro proveniente dalla Svizzera;

che il Tribunale di Torino, davanti al duale la causa è stata riassunta, escludendo che nel caso di specie operasse la deroga del foro dello Stato, che assegna la competenza, nelle quali è causa una pubblica amministrazione, al giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ha proposto regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.;

ritenuto che, essendo la causa stata tempestivamente riassunta davanti al giudice indicato come competente il conflitto si presenta attuale (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 2649, 13/3/1987);

considerato che debba condividersi la prospettazione del Giudice rimettente, in quanto:

– il regolamento d’ufficio era ammissibile, vertendosi in un caso di attribuzione di competenza per materia o territorio inderogabile (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 15138, 22/7/2016);

– L. n. 689 del 1981, art. 22, stabilisce un criterio inderogabile di competenza funzionale, collegato al luogo della commessa violazione, paragonabile a quello territoriale inderogabile (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 15382, 13/9/2012);

– D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 8, comma 7, di modifica e integrazione alla normative in materia valutaria, richiama l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, la quale, a sua volta, richiama il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, il quale dispone che competente a decidere sul ricorso è il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;

– che la regola attributiva di una tale competenza, tesa a valorizzare il principio di prossimità del giudice prevale sul foro erariale (cfr., ex multis, da ultimo, S.U. n. 23285, 18/11/2010; Sez. 6, n. 185, 12/1/2015; Sez. 6, n. 4426, 23/2/2018; Sez. 6, n. 5249, 6/3/2018).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Aosta; riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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