LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15967-2017 proposto da:
M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDORE CAMPAGNOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
RILEVATO
che:
è stata impugnata da M.J. l’ordinanza del Presidente del Tribunale dI Genova in data 15/16-12-2016 con ricorso fondato su due ordini di motivi.
Il ricorso non è resistito dalla Amministrazione intimata. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata ordinanza, in parziale riforma di precedente impugnato decreto del G.I.P. di Genova attribuiva all’odierno ricorrente, in accoglimento di sua impugnazione ed applicando “valori superiori a quelli presi a base dal G.I.P.”, un compenso professionale maggiorato.
Parte intimata non si è costituita.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost..
1.1- Viene svolta doglianza in ordine “al fatto decisivo della (errata) mancata applicazione dello scaglione di valore indeterminabile”.
2.- Col secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto (L. n. 247 del 2012, art. 13 e D.M. n. 55 del 2014, art. 5,comma 6) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.1.- Il motivo qui in esame lamenta la violazione dei “dettami dell’attuale normativa del sistema parametrale”.
3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente.
L’impugnato provvedimento risulta immune dai vizi lamentati tenendo presente che lo stesso ha ritenuto che la liquidazione (peraltro accordata ed aumentata) aveva “pur sempre riguardato un procedimento di carattere sommario e non caratterizzato da notevoli difficoltà” (difesa di ammesso al gratuito patrocinio).
Peraltro la decisione di cui alla gravata ordinanza risulta in linea con l’orientamento di questa Corte di cui ai noti principi già enunciati (Cass. n. 24148/2013 e 30592/2017).
I motivi sono, quindi, del tutto infondati e vanno respinti.
4.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5.- Poichè la controversia ad oggetto materia (onorari difensore d’ufficio) rientrante tra quelle totalmente esenti dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato prevosto dalla legge (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018